Divisione ereditaria se un coerede non vuole

Un coerede blocca la divisione? L'art. 713 c.c. ti dà il diritto di chiederla comunque. Scopri procedura, tempi, costi e quando serve il giudice.

Redazione

10 dicembre 2025

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Divisione ereditaria se un coerede non vuole: Art. 713 c.c.

Premessa

Quando più soggetti ereditano congiuntamente un patrimonio, si instaura una comunione ereditaria: tutti i coeredi diventano contitolari, pro quota, di ogni bene appartenente all’asse. Tale situazione può protrarsi per anni, specialmente in presenza di disaccordi sulla gestione o sulla ripartizione dei beni.

L’art. 713 del Codice Civile riconosce a ciascun coerede un diritto fondamentale: chiedere la divisione in qualsiasi momento, indipendentemente dalla volontà degli altri. È una norma di tutela individuale che consente di uscire dalla comunione anche quando uno o più coeredi ostacolano il processo o rifiutano di collaborare.

Nella pratica, tuttavia, l’esercizio di questo diritto presenta insidie: termini da rispettare, condizioni di procedibilità, costi significativi e tempi che possono estendersi per anni. Un errore nella scelta della procedura o nella valutazione preliminare del caso può compromettere l’esito dell’intera vicenda.

Il presente contributo fornisce un quadro operativo dell’art. 713 c.c., dei suoi limiti applicativi e delle modalità concrete per esercitare il diritto alla divisione ereditaria.

Cosa dice l’art. 713 del Codice Civile

Il testo dell’art. 713 c.c. recita:

«I coeredi possono sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.»

Il primo comma enuncia il principio cardine: ogni coerede può chiedere la divisione “sempre”, senza necessità di motivazioni particolari e senza il consenso degli altri. I commi successivi introducono due eccezioni, entrambe rimesse alla volontà del testatore: la possibilità di differire la divisione fino a un anno dopo la maggiore età dell’ultimo erede minorenne, oppure di imporre un termine dilatorio non superiore a cinque anni dalla morte. L’ultimo comma, tuttavia, tempera queste limitazioni: anche in presenza di vincoli testamentari, il giudice può autorizzare la divisione anticipata qualora ricorrano gravi circostanze — si pensi al rischio di deterioramento dei beni, a esigenze economiche urgenti o a situazioni di conflitto che rendano insostenibile la prosecuzione della comunione.

Quando un coerede può bloccare la divisione (e quando no)

Il punto merita chiarezza: il semplice rifiuto di un coerede non impedisce la divisione. Non collaborare, non rispondere alle comunicazioni, non presentarsi dal notaio sono condotte che rallentano il processo, ma non lo fermano. L’ostruzionismo non ha copertura giuridica e può essere superato mediante il ricorso all’autorità giudiziaria.

I soli casi in cui la divisione può essere legittimamente differita sono tipizzati dalla legge.
Il primo è la disposizione testamentaria: il de cuius può aver previsto un termine dilatorio fino a cinque anni, oppure aver vincolato la divisione alla maggiore età degli eredi minorenni. In assenza di gravi circostanze che giustifichino una deroga, i coeredi sono tenuti a rispettare tale volontà.

Il secondo caso è il patto di indivisione. L’art. 1111, secondo comma, c.c. consente ai coeredi di accordarsi, con atto scritto, per restare in comunione per un periodo non superiore a dieci anni. Chi ha sottoscritto il patto non può chiedere la divisione prima della scadenza, salvo giusta causa.

Il terzo caso riguarda la presenza di concepiti: l’art. 715 c.c. stabilisce che, se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione è sospesa fino alla nascita.

Al di fuori di queste ipotesi, il coerede che intende dividere può sempre agire, e otterrà lo scioglimento della comunione anche contro la volontà degli altri. La valutazione preliminare della fattispecie consente di verificare se ricorra una delle eccezioni e, in caso affermativo, se sussistano i presupposti per chiedere al giudice una deroga.

Come chiedere la divisione ereditaria: procedura passo dopo passo

La strada da seguire dipende dal livello di accordo tra i coeredi. In presenza di un’intesa, la divisione può concludersi in tempi rapidi e con costi contenuti. In sua assenza, è necessario attivare la via giudiziale, che comporta passaggi obbligati e tempistiche più estese.

Step 1 – Tentativo di accordo bonario (divisione contrattuale)

È la via preferibile. I coeredi raggiungono un’intesa sulla ripartizione dei beni e stipulano un contratto di divisionedavanti al notaio. Se nell’asse vi sono immobili, la forma dell’atto pubblico è obbligatoria. I vantaggi sono evidenti: tempi rapidi, costi contenuti, pieno controllo sull’esito. Il limite è altrettanto chiaro: questa strada richiede l’unanimità. Se anche un solo coerede rifiuta, occorre percorrere altre vie.

Step 2 – Mediazione obbligatoria

Quando l’accordo non è possibile, prima di adire il tribunale è necessario esperire un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, art. 5, comma 1-bis. La mediazione è condizione di procedibilità: la domanda giudiziale proposta senza questo passaggio è improcedibile.

Il procedimento si svolge presso un organismo accreditato, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Può concludersi con un accordo che ha valore di titolo esecutivo oppure con un verbale negativo, che consente di procedere in giudizio. Anche in questa fase, l’assistenza legale qualificata è determinante: una mediazione ben condotta può evitare anni di contenzioso.

Step 3 – Ricorso al Tribunale (divisione giudiziale)

Se la mediazione fallisce, si apre la fase giudiziale. Esistono due modalità.

La divisione a domanda congiunta (art. 791-bis c.p.c.) è una procedura semplificata, utilizzabile quando i coeredi concordano sul dividere ma non sulle modalità pratiche. Si deposita un ricorso congiunto; il giudice nomina un professionista che redige il progetto di divisione.

La divisione giudiziale ordinaria è invece la procedura contenziosa, necessaria quando uno o più coeredi si oppongono o non collaborano in alcun modo. Si introduce con atto di citazione nei confronti di tutti i coeredi (litisconsorzio necessario).

Step 4 – Nomina del CTU e stima dei beni

Nel giudizio ordinario, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU) incaricato di stimare il valore dei beni, verificarne la divisibilità in natura e redigere il progetto di divisione. Questa fase è spesso la più delicata: una stima contestata o un progetto mal formulato possono allungare significativamente i tempi.

Step 5 – Formazione delle quote e attribuzione

Se i beni sono divisibili in natura, il CTU forma lotti corrispondenti alle quote di ciascun coerede. Se non lo sono — ipotesi frequente con gli immobili — si applicano le regole dell’art. 720 c.c.: il bene viene assegnato a un coerede con obbligo di conguaglio in denaro, oppure venduto all’asta con ripartizione del ricavato.

Il progetto viene depositato in cancelleria. Se nessuno lo contesta, il giudice lo rende esecutivo. In caso di contestazioni, si apre una fase istruttoria ulteriore.

Divisione giudiziale: tempi realistici e costi

Costi indicativi:

VoceImporto stimato
Mediazione obbligatoria200 – 500 € per parte
Contributo unificato (D.P.R. 115/2002)Variabile in base al valore
CTU (stima e progetto)1.500 – 5.000 €
Onorari legali3.000 – 10.000 €+

Le spese si ripartiscono tra i coeredi in proporzione alle quote. Tuttavia, se un coerede tiene una condotta ostruzionistica o temeraria, il giudice può condannarlo a sostenere una quota maggiore o l’intero importo.

È frequente che i costi e i tempi della divisione giudiziale superino le aspettative iniziali. Una valutazione preliminare del caso consente di stimare con maggiore precisione l’impegno economico e temporale, e di valutare se esistano margini per una soluzione negoziata.

Casi particolari: immobili indivisibili, minori, diritto di abitazione

Alcune situazioni aggiungono complessità alla divisione.

Immobili non frazionabili. È il caso più frequente. Se l’immobile non può essere diviso senza perdita significativa di valore, l’art. 720 c.c. prevede due soluzioni:

  • Assegnazione con conguaglio: l’immobile va al coerede con la quota maggiore (o a più coeredi congiuntamente), che versa agli altri la differenza in denaro.

  • Vendita all’asta: se nessuno vuole l’assegnazione, il bene viene venduto e il ricavato ripartito.

Eredi minori o incapaci. Ogni atto di divisione che coinvolga minori, interdetti o beneficiari di amministrazione di sostegno richiede l’autorizzazione del giudice tutelare. Questo comporta un procedimento parallelo e tempi aggiuntivi.

Coniuge superstite e diritto di abitazione. L’art. 540, comma 2, c.c. riserva al coniuge il diritto di abitazione sulla casa familiare. Tale diritto grava sulle quote degli altri eredi e incide sulla formazione delle porzioni e sul valore da attribuire all’immobile.

Immobili abusivi. La giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. n. 10499/2025) esclude che la divisione giudiziale possa riguardare immobili privi di regolarità urbanistica. In assenza della documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001, art. 46, la domanda è improcedibile.

La presenza di una o più di queste condizioni può modificare significativamente la strategia divisionale. Errori nella valutazione iniziale, ad esempio, avviare un giudizio su un immobile urbanisticamente irregolare, comportano la perdita di tempo e denaro.

Domande frequenti sull’art. 713 c.c.

Un coerede può impedire la divisione ereditaria? No, salvo i casi specifici previsti dalla legge (disposizione testamentaria, patto di indivisione, presenza di concepiti). In tutti gli altri casi, il coerede che vuole dividere può agire in giudizio e ottenere lo scioglimento della comunione.

Quanto tempo ci vuole per una divisione giudiziale? I tempi medi oscillano tra 2 e 5 anni. La durata dipende dalla complessità dell’asse, dal numero di coeredi, dalla conflittualità e dal carico del tribunale.

La mediazione è obbligatoria prima della causa? Sì. Dal 2013, la mediazione è condizione di procedibilità per le cause di divisione. Senza il tentativo di mediazione, la domanda giudiziale è improcedibile.

Cosa succede se l’immobile non è divisibile? Si applicano le regole dell’art. 720 c.c.: l’immobile viene assegnato a un coerede con conguaglio in denaro, oppure venduto all’asta.

Posso vendere la mia quota senza dividere? Sì, ma con un vincolo. L’art. 732 c.c. riconosce agli altri coeredi un diritto di prelazione: prima di vendere a terzi, devi notificare loro prezzo e condizioni. Hanno due mesi per esercitare la prelazione.

Perché richiedere una consulenza preventiva

La divisione ereditaria è una procedura che può risolversi in pochi mesi o trascinarsi per anni. La differenza, spesso, sta nelle scelte compiute all’inizio.

Una consulenza legale preventiva consente di ottenere un quadro chiaro della situazione: verificare se ricorrano le condizioni per una divisione consensuale o se sia inevitabile la via giudiziale; individuare eventuali criticità — immobili indivisibili, irregolarità urbanistiche, diritti di terzi — prima che diventino ostacoli processuali; stimare con realismo tempi e costi dell’operazione; valutare se esistano margini negoziali da esplorare prima di avviare il contenzioso.

Nel contesto della divisione ereditaria, l’assistenza legale non è un costo aggiuntivo: è uno strumento per evitare erroriche potrebbero costare molto di più — in termini economici, di tempo e di rapporti familiari compromessi.

In chiusura

L’art. 713 c.c. è una norma di garanzia: tutela il coerede che vuole uscire dalla comunione, anche quando gli altri non collaborano. Il diritto di chiedere la divisione è sempre esercitabile, e l’ostruzionismo non può bloccarlo in modo permanente.

Tuttavia, il percorso per arrivare alla divisione effettiva, soprattutto in via giudiziale, è articolato e richiede scelte consapevoli. Per un inquadramento generale sulla successione senza testamento e le quote ereditarie, si rinvia al contributo dedicato.

Per verificare la propria posizione, esaminare le opzioni disponibili o valutare la fondatezza di una domanda di divisione, è possibile richiedere una consulenza personalizzata allo Studio Legale.

Disclaimer: Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione ereditaria richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.

Studio Legale Loreggian

DISCLAIMER

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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