DISCLAIMER
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.
Rinnovare la concessione demaniale in Veneto: proroga fino al 2027, poi scattano le gare. Ecco come procedere e cosa rischia chi non si muove in tempo.
17 dicembre 2025
Redazione
Rinnovo concessioni demaniali Veneto: cosa sapere prima del 2027
Premessa
Il rinnovo delle concessioni demaniali in Veneto segue oggi un doppio binario: da un lato la proroga automatica al 30 settembre 2027 per le concessioni turistico-ricreative, dall’altro l’obbligo di gara pubblica che scatterà alla scadenza di quel termine.
La proroga, disposta dal decreto legge 131 del 2024, ha esteso la validità dei titoli esistenti. Ma non ha eliminato l’obbligo di procedere al rinnovo in determinati casi, né ha modificato i requisiti per mantenerlo. Chi non paga i canoni, chi non risponde alle richieste dell’amministrazione, chi presenta documentazione incompleta rischia di perdere la concessione anche prima del 2027.
Il nodo centrale è la Direttiva 2006/123/CE, nota come Direttiva Bolkestein. Il principio: le concessioni su beni pubblici di rilevanza economica devono essere assegnate mediante procedure competitive trasparenti, aperte a tutti gli operatori europei. Le proroghe automatiche — quelle che per anni hanno consentito ai concessionari italiani di mantenere il titolo senza gara — sono state dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione dalla Corte di Giustizia UE (sentenze C-458/14 e C-67/15) e dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 17 e 18/2021). La proroga al 2027 è, con ogni probabilità, l’ultima.
In Veneto la competenza per le concessioni turistico-ricreative è dei Comuni costieri. Le concessioni idroelettriche seguono invece la disciplina regionale, con scadenze e procedure diverse.
Per un inquadramento generale si veda la pagina sulle Concessioni Demaniali.
Proroga, rinnovo e gara: cosa cambia per il concessionario
La distinzione tra questi tre istituti è essenziale per comprendere la propria posizione.
La proroga è l’estensione automatica del titolo concessorio, disposta dalla legge. Non richiede alcuna domanda da parte del concessionario. Le proroghe succedutesi negli ultimi anni hanno consentito la prosecuzione delle attività in attesa di una riforma organica. L’ultima — al 30 settembre 2027 — riguarda esclusivamente le concessioni per attività turistico-ricreative e sportive. Le concessioni per cantieristica, attività produttive, ormeggio non ricreativo non ne beneficiano e seguono regimi diversi.
Il rinnovo presuppone la presentazione di una nuova istanza. L’amministrazione verifica i requisiti soggettivi e oggettivi, acquisisce i pareri necessari e, se tutto è regolare, rilascia un nuovo titolo. Il rinnovo non è automatico: può essere rigettato per documentazione incompleta, morosità nei canoni, incompatibilità con gli strumenti urbanistici, o perché un altro operatore ha presentato istanza concorrente per la stessa area.
La gara è la procedura competitiva che la Direttiva Bolkestein impone per le concessioni di rilevanza economica. Dal 2027, l’assegnazione (o il mantenimento) di una concessione balneare richiederà la partecipazione a una procedura ad evidenza pubblica. I criteri di valutazione (esperienza pregressa, qualità del progetto, sostenibilità economica) saranno definiti dai singoli bandi. Il concessionario uscente non gode di un diritto di prelazione, ma la normativa riconosce peso all’esperienza maturata e alla titolarità di una concessione nei cinque anni precedenti come principale fonte di reddito.
Le nuove regole dal 2027: cosa prevede il Decreto Salva Infrazioni
ILa concessione resta valida fino al 30 settembre 2027. Fino a quella data, il concessionario può continuare l’attività senza presentare nuove domande — a condizione che il titolo sia regolare e i canoni pagati. Se l’amministrazione non riesce a concludere la gara in tempo, il termine può slittare al 31 marzo 2028, ma solo per ragioni oggettive: un contenzioso pendente, difficoltà organizzative, non la semplice inerzia.
Dal 2027 la concessione non sarà più rinnovata: sarà rimessa a gara. I Comuni dovranno pubblicare i bandi almeno sei mesi prima della scadenza, quindi entro marzo 2027. Chi oggi è concessionario dovrà partecipare alla procedura competitiva come qualsiasi altro operatore.
La norma riconosce tuttavia alcuni elementi a favore di chi già gestisce l’attività. I criteri di aggiudicazione dovranno considerare l’esperienza tecnico-professionale, la qualità dei servizi offerti, e l’aver gestito una concessione balneare nei cinque anni precedenti come prevalente fonte di reddito per sé e il proprio nucleo familiare. Non è un diritto di prelazione, ma un vantaggio competitivo.
Se il concessionario uscente non vince la gara, ha diritto a un indennizzo per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati. L’importo sarà indicato nel bando e pagato dal nuovo aggiudicatario. Questo significa che documentare gli investimenti fatti negli anni non è solo buona prassi gestionale: è una tutela economica concreta in caso di perdita del titolo.
Competenze amministrative in Veneto: a chi rivolgersi
La ripartizione delle competenze in Veneto varia in base alla tipologia di concessione.
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Per le concessioni marittime turistico-ricreative (stabilimenti balneari, chioschi, aree attrezzate, pontili per finalità turistiche) la competenza è dei Comuni costieri, in virtù della delega prevista dall’art. 46 della L.R. 33/2002. La domanda di rinnovo va presentata al Comune territorialmente competente, che istruisce la pratica, acquisisce i pareri degli enti coinvolti e rilascia il titolo.
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Per le concessioni marittime non turistiche (cantieri navali, attività produttive, depositi) la competenza resta in capo alla Regione Veneto, Direzione Ambiente e Territorio.
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Per le concessioni portuali, la competenza è dell’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente (Venezia, Chioggia).
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Per le concessioni idroelettriche, la disciplina segue un binario separato: la L.R. 24/2022 regola le grandi derivazioni(potenza superiore a 3.000 kW), mentre la L.R. 1/2025 ha prorogato le piccole derivazioni al 31 luglio 2029.
Individuare correttamente l’ente competente è il primo passo per evitare errori procedurali. In caso di dubbio sulla natura della concessione o sull’ente a cui rivolgersi, una consulenza preliminare consente di impostare correttamente la pratica.
Documentazione necessaria per la domanda di rinnovo
Anche in regime di proroga, può essere necessario presentare istanza di rinnovo, ad esempio, se la concessione scade prima del termine di proroga, se si intendono modificare le condizioni del titolo, o se l’amministrazione lo richiede espressamente.
La documentazione tipicamente richiesta comprende:
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Istanza su modulistica regionale, disponibile sul portale SID — Il Portale del Mare o sul sito del Comune competente
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Planimetria aggiornata dell’area in concessione e delle opere realizzate
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DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità
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Dichiarazione antimafia e attestazione di assenza di carichi pendenti
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Attestazione del pagamento di tutti i canoni pregressi
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Autorizzazione paesaggistica, se l’area è soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 146
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Eventuali pareri di altri enti: Soprintendenza, Capitaneria di Porto, ASL, Vigili del Fuoco
La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L’art. 24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione prevede un termine minimo di sei mesi. Presentare l’istanza in ritardo significa rischiare che la concessione scada prima della conclusione del procedimento.
Gli errori che compromettono il rinnovo
L’esperienza pratica evidenzia alcuni errori ricorrenti che compromettono l’esito della domanda o determinano la perdita del titolo.
Presentazione tardiva dell’istanza. La scadenza della concessione è una data certa. Se il concessionario non presenta domanda nei termini, il titolo si estingue e l’area torna nella disponibilità dell’ente. La prosecuzione dell’attività senza concessione configura occupazione abusiva di suolo demaniale ai sensi dell’art. 1161 Cod. Nav., punita con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro, oltre all’obbligo di rilascio e ripristino.
Mancata risposta al preavviso di rigetto. L’art. 10-bis della L. 241/1990 impone all’amministrazione di comunicare i motivi ostativi prima di adottare il provvedimento negativo. Il concessionario dispone di 10 giorni per presentare osservazioni e documenti integrativi. È una finestra difensiva che molti lasciano chiusa — per disattenzione, mancata lettura della PEC, sottovalutazione della comunicazione. Il rigetto, a quel punto, diventa definitivo.
Morosità nei canoni. Il mancato pagamento dei canoni demaniali è causa di decadenza ai sensi dell’art. 47 Cod. Nav. e preclude il rinnovo. Prima di presentare qualsiasi istanza, è necessario verificare che tutti i canoni siano stati regolarmente versati.
Documentazione incompleta o non aggiornata. DURC scaduto, planimetrie non conformi allo stato di fatto, autorizzazioni paesaggistiche mancanti: l’amministrazione richiede integrazioni, il concessionario non risponde nei termini, la pratica viene archiviata.
Prosecuzione dell’attività senza titolo. La proroga non copre tutte le tipologie di concessione. Se il titolo è scaduto e non rientra nel regime di proroga, continuare l’attività espone a sanzioni penali e amministrative.
Una verifica preventiva dello stato della pratica — scadenze, pagamenti, conformità documentale — consente di individuare criticità prima che diventino irreparabili.
Rigetto della domanda: strumenti di tutela
Se il provvedimento di rigetto è stato adottato, il concessionario dispone di strumenti per contestarlo.
Il ricorso al TAR Veneto va proposto entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Il giudice amministrativo può annullare l’atto illegittimo, disporre la sospensione cautelare dell’efficacia in pendenza di giudizio, e condannare l’amministrazione al risarcimento del danno. Prima di agire, tuttavia, è essenziale valutare se il provvedimento presenti effettivamente profili di illegittimità che giustifichino l’impugnazione.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alternativo al ricorso giurisdizionale, va proposto entro 120 giorni. Ha tempi di definizione più lunghi ma costi inferiori.
L’accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 consente di esaminare il fascicolo istruttorio e verificare la correttezza della procedura seguita dall’amministrazione.
Il decorso dei termini rende il provvedimento inoppugnabile. Sessanta giorni passano rapidamente — soprattutto se il rigetto viene notificato in periodo estivo. Per questo è essenziale monitorare la PEC e reagire tempestivamente.
Per un approfondimento sulla tutela preventiva (osservazioni al preavviso di rigetto, accesso agli atti in fase istruttoria) e successiva (ricorsi, azione risarcitoria), si veda la sezione dedicata agli strumenti di tutela nelle concessioni demaniali.
Scenari futuri: cosa aspettarsi dopo il 2027
La domanda ricorrente tra i concessionari riguarda il futuro: cosa succederà alla scadenza della proroga?
Chi oggi è titolare di una concessione potrà partecipare alla gara per la riassegnazione. L’esperienza maturata costituirà un elemento di valutazione, ma non garantirà l’aggiudicazione. Altri operatori potrebbero presentare progetti più innovativi, offerte economiche più competitive, o requisiti equivalenti.
In caso di mancata aggiudicazione, il concessionario uscente avrà diritto all’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati, secondo le modalità definite dal bando. Se invece l’esclusione dalla gara dipende da vizi procedurali o valutazioni illegittime, è possibile impugnare il provvedimento nei termini previsti.
Non è escluso che intervengano ulteriori modifiche normative prima del 2027. Il legislatore italiano ha già prorogato le concessioni numerose volte. Tuttavia, ogni proroga incrementa il rischio di sanzioni europee nell’ambito della procedura di infrazione già pendente.
In questo scenario di incertezza, la strategia più prudente è duplice: mantenere la concessione pienamente regolare per poter partecipare alle gare in posizione di forza, e documentare gli investimenti effettuati per poter rivendicare l’indennizzo se necessario.
In chiusura
Il rinnovo di una concessione demaniale in Veneto richiede attenzione a scadenze, requisiti documentali e adempimenti procedurali in continua evoluzione. La transizione verso il regime delle gare pubbliche aggiunge un ulteriore livello di complessità.
Verificare lo stato della propria concessione, controllare la regolarità dei pagamenti, predisporre per tempo la documentazione necessaria sono passaggi che possono determinare la differenza tra mantenere l’attività e perderla.
Per una valutazione della propria situazione, è possibile richiedere una consulenza personalizzata allo Studio Legale Loreggian.
Disclaimer: Il presente contributo ha carattere informativo e non costituisce parere legale. La normativa in materia di concessioni demaniali è soggetta a frequenti modifiche. Per una consulenza aggiornata si raccomanda di rivolgersi a un avvocato.
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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.
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